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D.L. 29/08/2003 n. 239

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del com-ma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.

14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente Decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore. Per assicurare la continuità operativa, l'incarico previsto all'art. 22, comma 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, è rinnovabile due volte».

Art. 1-quater. Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. ((1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonchè la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'art. 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale nonchè all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1. )) Riferimenti normativi:

- Il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 9 aprile 2002, n. 55 (Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2002, n. 84).

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, recita: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.».

- Si riporta il testo dell'art. 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di nonne e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999): «Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente Legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12 della presente Legge.».

-Il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

Art. 1-quinquies. Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico ((1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della Legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle attività produttive e sentito il parere».

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con Decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

 

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